DOPO L’ABROGAZIONE DEI VOUCHER ARRIVA IL LAVORO OCCASIONALE
La nuova disciplina del lavoro occasionale
Le nuove disposizioni in materia di lavoro occasionale, inserite nella legge di conversione del D.L. 50/2017, c.d. Manovra correttiva 2017, ora all’esame del Senato, segnano un ritorno all’origine, ma con differenze affatto irrilevanti, introducendo più regole e maggiore tracciabilità.
La nuova disciplina del lavoro occasionale, pensata dal Governo per colmare il vuoto lasciato nel tessuto economico dalla brusca abrogazione dei voucher, è oggetto di una polemica politica molto aspra. Il testo in corso di discussione parlamentare mira proprio a introdurre questo tipo di disciplina, ipotizzando due strumenti per gestire le attività lavorative di natura saltuaria:
PrestO, acronimo di "Prestazione Occasionale", è il nome con cui l’emendamento al disegno di legge di conversione in legge identifica il nuovo strumento destinato a sostituire i voucher nelle attività di impresa e professionali per la remunerazione di "prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità" che non possono eccedere i limiti di importo stabiliti. Per i privati si prevede, invece, il Libretto Famiglia.
Novità per i lavori occasionali
Le nuove disposizioni, oltre a istituire due diversi strumenti operativi a seconda che l’utilizzatore sia persona fisica non nell’esercizio di attività di impresa o professionali (libretto famiglia) o che sia un utilizzatore imprenditore, professionista o pubblica amministrazione (contratto di prestazione occasionale), forniscono una diversa definizione della nuova tipologia lavorativa a seconda della natura dell’utilizzatore:
• per l’uso familiare valgono i limiti quantitativi di 2.500 euro per ciascun prestatore riferiti a un singolo utilizzatore e di 5.000 euro complessivamente nell’anno, limite quest’ultimo che vale anche per gli utilizzatori con riferimento alla totalità dei prestatori d’opera;
• per gli utilizzatori imprenditori, professionisti e amministrazioni pubbliche, ai limiti quantitativi di cui sopra si aggiunge la qualificazione della prestazione di cui al comma 13 dell’articolo 54-bis secondo il quale «il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore…acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionale o saltuarie di ridotta entità...». Si aggiunge il limite di durata della prestazione nel massimo di 280 ore nell’arco dello stesso anno civile.
Utilizzo familiare col "libretto di famiglia"
Il primo di questi strumenti è il libretto famiglia. Si tratta di un meccanismo che consente di utilizzare un monte ore predefinito di prestazioni di lavoro, a condizione che sia seguita una procedura specifica. Le parti del rapporto devono registrarsi su una piattaforma informatica, gestita dall’Inps, dove si può acquistare un pacchetto di ore lavorative, utilizzabili per alcune attività specifiche (piccoli lavori domestici, assistenza domiciliare, insegnamento privato). Ciascuna ora di lavoro vale 8 euro netti (10 euro lordi), e il pagamento viene intermediato dall’Inps, che eroga il compenso il giorno 15 del mese successivo.
Questo meccanismo presenta alcune vaghe somiglianze con il lavoro accessorio appena abrogato (il sistema del libretto è simile al voucher), ma sono profondamente diversi i presupposti di utilizzo. Ciascun lavoratore non può superare, nell’anno, un compenso totale di 5mila euro (con un limite di 2.500 per ogni singolo committente) e, soprattutto, la platea dei soggetti che possono utilizzare i lavoratori occasionali è molto ristretta (persone fisiche e amministrazioni pubbliche, ma per casi eccezionali).
Contratto di prestazione occasionale
Il secondo strumento contenuto nella manovra è il «contratto di prestazione occasionale»: un vero e proprio accordo, con il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità. Tale contratto non può essere utilizzato da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, da parte delle imprese del settore agricolo (che possono utilizzare il contratto occasionale per pensionati, studenti e disoccupati non iscritti, l’anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli), da parte delle imprese dell’edilizia e nell’ambito di appalti di opere o servizi. Ciascun committente non può utilizzare il contratto con la stessa persona per più di 280 ore annue. Anche questo contratto si attiva con modalità telematica, ed è soggetto a incisive misure contrasto agli abusi.
La previsione che è dato ritenere potrebbe creare materia di contenzioso è quella che richiede i presupposti di occasionalità o saltuarietà della prestazione, considerando che in ambito lavoristico non si è mai applicato il criterio dell’occasionalità al rapporto di lavoro subordinato. Il ritorno alla "duplice" definizione riapre, ora, il dibattito sul corretto uso da parte egli utilizzatori professionali di tale modalità lavorativa evidenziando che l’interpretazione letterale sembrerebbe privilegiare, per ora, l’occasionalità o saltuarietà e poi il rispetto dei limiti quantitativi.
Pagamento dei compensi
Il pagamento dei compensi avviene, come per il libretto famiglia, mediante la piattaforma informatica Inps; la misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro netti (cui va sommata la contribuzione previdenziale e assicurativa, per un valore di 12,37 euro lordi), tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari fissato dal Ccnl più rappresentativo sul piano nazionale.
Molto pesanti le sanzioni per chi supera i limiti di utilizzo di questi rapporti fissati dalla legge: il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Le nuove regole, quindi, assoggettano il lavoro occasionale a molti vincoli e lasciano scoperti importanti settori economici (per esempio, lo sport professionistico e gli “eventi”) che utilizzavano i voucher in maniera regolare e oggi si trovano senza strumenti alternativi.
03/06/2017